Un pensionato ha agito in giudizio per ottenere gli arretrati della pensione di vecchiaia dal 2007, data di maturazione dei requisiti, anziché dal 2016, data della domanda. La Corte d'Appello aveva accolto la tesi del lavoratore, ritenendo che la decorrenza pensione Gestione Separata dovesse coincidere con il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, quando si esercita la facoltà di computo di contributi provenienti da altre gestioni, la prestazione decorre solo dalla data della domanda amministrativa. Questo perché il computo è una scelta discrezionale dell'assicurato che richiede un'espressa manifestazione di volontà, senza la quale l'ente non può procedere al calcolo e alla liquidazione del trattamento unico.
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