Un lavoratore ha richiesto il riscatto laurea per alcuni anni di studio non conclusi con un titolo. Dopo aver frequentato un ulteriore anno presso un'altra università, ha conseguito la laurea, ma quest'ultimo anno era già coperto da contributi lavorativi. La Corte di Cassazione ha stabilito che sono riscattabili solo gli anni di studio strettamente necessari per ottenere il diploma. Di conseguenza, ha confermato la decisione di merito che escludeva dal riscatto l'anno di studio ritenuto superfluo ai fini del conseguimento del titolo.
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