La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, poiché i motivi presentati non rientravano nelle specifiche categorie previste dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La decisione sottolinea che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione di una sentenza di applicazione pena su richiesta è consentita solo per vizi tassativamente indicati, come problemi nel consenso dell'imputato, errore nella qualificazione giuridica, illegalità della pena o difetto di correlazione. Un'impugnazione generica comporta l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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