La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16293/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato che contestava la sanzione inflitta. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma legislativa, l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra una generica doglianza sulla pena. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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