L'Imputato, condannato in primo grado per furto aggravato, concordava in appello una riduzione della pena tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di non punibilità e l'eccessività della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello con la rinuncia ai motivi di gravame, l'imputato non può contestare in sede di legittimità la mancata pronuncia di proscioglimento o la congruità della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »