Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Como, lamentando un vizio di motivazione riguardo all'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che il binomio patteggiamento e ricorso in Cassazione è oggi strettamente regolato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tale norma limita le impugnazioni a casi tassativi, tra cui non rientra la generica contestazione della motivazione sul merito. Il giudice di merito aveva correttamente escluso la presenza di prove evidenti per il proscioglimento, coerentemente con la natura del rito speciale che implica una rinuncia alla verifica dibattimentale. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro.
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