La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché i motivi addotti, relativi alla congruità della pena, non rientrano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Suprema Corte ribadisce che il ricorso patteggiamento è consentito solo per vizi specifici, come l'illegalità della pena, e non per rimettere in discussione l'accordo tra le parti.
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