La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 36498/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso personale presentato da un detenuto contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di rigettare la sua istanza di differimento pena. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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