La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, basato su presunti vizi di motivazione riguardo la qualificazione giuridica. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., tra cui non rientrano i generici vizi di motivazione. L'erronea qualificazione giuridica, per essere un valido motivo, deve apparire manifesta o palesemente eccentrica, e non può mascherare una contestazione sulla valutazione della responsabilità.
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