La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 592/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso presentato personalmente da un condannato avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla L. 103/2017, che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Tale vizio procedurale ha comportato l'automatica declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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