La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.). L'imputato aveva contestato la mancata valutazione di una possibile assoluzione e la congruità della pena. La Suprema Corte ha chiarito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano quelli sollevati dal ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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