Una società estera impugna un avviso di accertamento con cui il Fisco ha ricostruito i suoi redditi tramite accertamento induttivo, a causa della mancanza delle scritture contabili e del trasferimento fittizio della sede all'estero. La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'uso del metodo induttivo, ritenendo valido l'invito a presentare i documenti notificato all'amministratore di fatto. Tuttavia, i giudici accolgono parzialmente il ricorso della società: nell'eseguire l'accertamento induttivo, l'Amministrazione finanziaria non può tassare solo i ricavi lordi, ma deve obbligatoriamente calcolare e dedurre anche i costi, sia pure in via forfettaria o presuntiva, per rispettare il principio costituzionale di capacità contributiva. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per ricalcolare le imposte dovute al netto dei costi di produzione.
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