La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ex dipendente bancario in merito alla tassazione zainetto pensionistico erogato da un fondo di previdenza complementare. Il contribuente richiedeva il rimborso dell'IRPEF, sostenendo la deducibilità dei contributi versati al fondo durante gli anni di servizio. La Corte ha confermato che tale prestazione in capitale, equiparata a una pensione integrativa, deve essere tassata sull'intero ammontare, senza possibilità di scomputare i contributi volontari, poiché solo i contributi obbligatori per legge sono esclusi dalla formazione del reddito.
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