Una pensionata, ex dipendente pubblica, ha chiesto il rimborso delle tasse pagate sulla sua pensione integrativa, sostenendo di avere diritto a un'aliquota fiscale più bassa introdotta da una legge del 2005. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio chiave sulla tassazione previdenza complementare: le nuove regole fiscali più vantaggiose, in vigore dal 1° gennaio 2007, non sono retroattive. Per i capitali accumulati fino al 31 dicembre 2006 dai cosiddetti 'vecchi iscritti' a 'vecchi fondi', si applica il regime fiscale precedente, meno favorevole. La pensionata ha quindi perso la causa.
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