Un lavoratore pubblico ottiene un risarcimento per la precarietà lavorativa. Il datore di lavoro, agendo come sostituto d'imposta, applica una ritenuta IRPEF. Il lavoratore chiede il rimborso all'Agenzia delle Entrate, che lo nega, sostenendo la correttezza della tassazione del risarcimento danni. Il caso arriva in Cassazione. Nel frattempo, l'Agenzia, visti i precedenti giurisprudenziali sfavorevoli, annulla in autotutela il proprio diniego. La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, basandosi sul principio di soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese legali, riconoscendo implicitamente le ragioni del lavoratore.
Continua »