Una società si vede contestare dall'Agenzia delle Entrate la deduzione di due diverse quote di ammortamento. La Corte di Cassazione dà ragione alla società sulla prima quota, relativa all'avviamento da acquisto di ramo d'azienda, perché una precedente sentenza definitiva (giudicato) aveva già confermato la legittimità dell'operazione. Tuttavia, la Corte dà ragione al Fisco sulla seconda quota, negando la deducibilità derivante da un'operazione di **affrancamento disavanzo da fusione**. La società, infatti, aveva omesso di esercitare la specifica opzione nella dichiarazione dei redditi. Secondo la Corte, tale omissione non è un errore formale sanabile, ma una scelta con valore legale definitivo, che preclude il beneficio fiscale.
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