Un ex dipendente di un ente regionale siciliano, andato in pensione nel 2011, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte pagate sulla liquidazione. Il contribuente pretendeva l'applicazione della legge regionale siciliana n. 21/2003, che prevede un abbattimento fiscale del 50% sulle somme maturate fino al 2003 e del 26,04% su quelle successive. L'Amministrazione Finanziaria aveva invece applicato l'aliquota meno favorevole del 26,04% sull'intero importo. Dopo il silenzio-rifiuto del fisco, i giudici di merito hanno dato ragione al pensionato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ufficio fiscale. I giudici hanno stabilito che la norma regionale tutela legittimamente i diritti quesiti nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, confermando il diritto alla corretta tassazione separata del TFR.
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