Una lavoratrice, dopo aver vinto un concorso pubblico, ha subito un ritardo nell'assunzione da parte del Ministero. Il Tribunale le ha riconosciuto un indennizzo per il danno subito, sul quale il Ministero ha applicato una ritenuta d'acconto. La contribuente ha chiesto il rimborso all'amministrazione finanziaria, sostenendo la natura non tassabile della somma. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente pubblico, confermando il diritto al rimborso. La decisione si fonda sul fatto che un precedente giudizio amministrativo, ormai definitivo, aveva già qualificato la somma come puramente risarcitoria e non sostitutiva di reddito. Di conseguenza, la questione sulla tassazione del risarcimento danni era già coperta da un vincolo insuperabile per il fisco.
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