La Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito fondiario non può essere imputato a un soggetto che, pur avendo stipulato un contratto di locazione e percepito i canoni, non sia titolare di un diritto reale sull'immobile. Nel caso di specie, un contribuente aveva locato un appartamento di proprietà della figlia. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa dichiarazione di tali canoni come reddito da fabbricati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, chiarendo che, ai sensi dell'art. 26 del TUIR, il presupposto per la tassazione fondiaria è la titolarità della proprietà, dell'usufrutto o di altro diritto reale, non la mera disponibilità di fatto del bene.
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