Una fondazione bancaria si è vista negare l'applicazione dell'aliquota agevolata IRPEG per l'annualità 1992-1993. L'Amministrazione Finanziaria sosteneva che l'attività principale dell'ente fosse la gestione della partecipazione di controllo in un istituto di credito, e non un'attività no-profit. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33107/2023, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la decisione del giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'onere di provare la prevalenza dell'attività sociale e di pubblica utilità rispetto a quella commerciale grava sulla fondazione. Secondo i giudici, non sono sufficienti documenti formali come statuto e bilancio, ma è necessaria una prova concreta e analitica delle attività effettivamente svolte, che il giudice del rinvio non aveva adeguatamente accertato.
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