Un Lavoratore aveva chiesto il Rimborso IRPEF indennità buonuscita, sostenendo che l'imposta sulla sua indennità di fine rapporto fosse stata trattenuta in modo errato dall'ente previdenziale. Dopo un iniziale accoglimento, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto la sua richiesta. L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che la Commissione Regionale aveva commesso un errore di diritto. Ha ribadito il principio secondo cui, nel calcolo dell'IRPEF su tali indennità, è necessaria una specifica detrazione legata ai contributi previdenziali. Di conseguenza, la richiesta originaria di rimborso del Lavoratore è stata definitivamente respinta.
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