L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società svizzera l'omessa dichiarazione di redditi in Italia, sostenendo l'esistenza di una stabile organizzazione e applicando il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale. La società ha impugnato l'avviso, eccependo la nullità della notifica e l'assenza di una stabile organizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi della società sulla nullità della notifica e sulla decadenza dei termini, confermando la legittimità del raddoppio dei termini in presenza di violazioni idonee a configurare un reato tributario. Tuttavia, ha accolto il ricorso della società per omessa pronuncia sulla questione fondamentale della stabile organizzazione, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione.
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