L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società in liquidazione la deduzione dei costi per il compenso degli amministratori, pagati tramite cessione di un credito non ancora incassato, e l'esenzione IVA su alcune esportazioni prive di adeguata documentazione doganale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. Riguardo alla deducibilità compenso amministratori, i giudici hanno chiarito che, in base al principio di cassa, la cessione del credito consente la deduzione immediata solo se le parti hanno pattuito una cessione pro soluto (con effetto estintivo immediato del debito). In caso contrario, il costo è deducibile solo al momento dell'effettivo incasso. Inoltre, per non applicare l'IVA sulle esportazioni, è indispensabile una prova doganale ufficiale o una certificazione equivalente di un'autorità pubblica estera. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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