Una società immobiliare, qualificata come società non operativa, ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo che fosse priva di motivazione e non preceduta da un avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la cartella, emessa a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione e del rigetto di un'istanza di disapplicazione, era sufficientemente motivata. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla necessità di un avviso di accertamento preventivo, in quanto non sollevato nei precedenti gradi di giudizio.
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