Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso imposte post sisma pari al 50% dell'IRPEF e delle addizionali versate per gli anni dal 2002 al 2005, a seguito dei benefici fiscali introdotti retroattivamente dalla legge finanziaria del 2007 per le zone colpite dal terremoto del 2002. Di fronte al silenzio dell'amministrazione, il cittadino ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che, quando il diritto al rimborso sorge a causa di una legge successiva, si applica il termine di decadenza biennale previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992, decorrente dall'entrata in vigore della nuova norma, e non il termine più lungo di quarantotto mesi. Il contribuente ha quindi perso definitivamente il diritto al rimborso per tardività della domanda.
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