L'Azienda pubblicitaria ha impugnato il rifiuto del Comune di rimborsare oltre 134.000 euro versati in eccedenza per il canone di installazione di impianti pubblicitari tra il 2005 e il 2009. Dopo le decisioni dei giudici di merito, la controversia è giunta in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato per risolvere la lite. Di conseguenza, sia L'Azienda sia Il Comune hanno depositato una formale rinuncia ai rispettivi ricorsi, accettata da entrambe le parti. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, disponendo la compensazione delle spese legali. Grazie a questa pronuncia di estinzione, le parti non dovranno pagare il raddoppio del contributo unificato, previsto invece in caso di rigetto del ricorso.
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