Un contribuente ha richiesto il Rimborso IVA compilando il modello Unico 2006, ma l'Amministrazione finanziaria ha rifiutato la restituzione. Nei gradi di merito, i giudici hanno dato ragione al contribuente, ritenendo tardiva la contestazione dell'ufficio sull'esistenza del credito, considerandola una nuova eccezione vietata in appello. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nelle cause di rimborso, il contribuente è l'attore sostanziale e deve provare il suo diritto. Di conseguenza, la contestazione dell'ufficio sull'esistenza del credito costituisce una mera difesa, sempre ammissibile in appello, e non una nuova eccezione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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