Una società del settore automobilistico ha chiesto il rimborso dell'IRPEG pagata in eccesso nel 2004, a causa della mancata deduzione dell'IRAP. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio fondamentale sulla deducibilità parziale IRAP. I giudici hanno confermato che le leggi successive (D.L. 185/2008), che hanno introdotto una deduzione forfettaria del 10%, si applicano retroattivamente. Questo vale per le richieste di rimborso presentate prima della loro entrata in vigore, a condizione che i termini non fossero scaduti. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione negativa, riconoscendo il diritto della società a un rimborso parziale e rinviando il caso a un altro giudice per il calcolo esatto dell'importo.
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