Una società di sicurezza, terza estranea a un procedimento penale, si è vista sequestrare dei beni. Dopo il rigetto della sua richiesta di restituzione, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile non per il merito della questione, ma per un vizio di forma. L'avvocato della società, infatti, non era munito della necessaria procura speciale terzo interessato, un'autorizzazione specifica per impugnare quel provvedimento davanti alla Cassazione. La procura esistente era troppo generica e limitata alla fase precedente. Di conseguenza, la società ha perso il ricorso e ha dovuto pagare le spese processuali e una sanzione.
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