La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18046/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di abbandono di rifiuti. Un imprenditore che abbandona rifiuti, anche se domestici e non provenienti dalla sua attività specifica, commette il reato previsto dall'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. La Corte ha chiarito che l'elemento decisivo per la configurazione del reato non è la provenienza del rifiuto, ma la qualifica soggettiva dell'autore, ovvero il suo status di titolare di impresa. La decisione si fonda sulla maggiore pericolosità ambientale attribuita alle condotte poste in essere da soggetti organizzati come le imprese.
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