Un soggetto, condannato per illecita combustione di rifiuti, ha impugnato la sentenza. La Corte di Cassazione, pur respingendo le altre doglianze, ha accolto il motivo relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza su questo punto, concedendo direttamente il beneficio, a causa della totale assenza di motivazione da parte del giudice di merito. La sentenza chiarisce anche che la richiesta di messa alla prova va formulata tempestivamente, anche in previsione di una possibile riqualificazione del reato.
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