La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4177/2024, ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo i limiti stringenti per l'impugnazione. Il ricorso era stato proposto da un imputato condannato per spaccio di stupefacenti, il quale chiedeva una riqualificazione del reato in fatto di lieve entità. La Corte ha stabilito che la contestazione sulla qualificazione giuridica è ammessa solo se l'errore è palese e immediatamente rilevabile, senza che ciò implichi una nuova valutazione dei fatti, vietata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Continua »