Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per un reato minore legato agli stupefacenti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto generico e finalizzato a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, basandosi sulla quantità della sostanza, sul possesso di strumenti per il frazionamento e sui precedenti penali dell'imputato. L'inammissibilità del ricorso cassazione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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