Il Tribunale di Salerno, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena a un soggetto condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica dell'avviso di udienza al proprio avvocato scelto in precedenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la nomina del difensore di fiducia effettuata durante il processo di primo grado non estende automaticamente i suoi effetti alla successiva fase di esecuzione della pena, anche se contiene formule generiche di estensione. Al momento della notifica dell'udienza, l'unica difesa attiva era quella d'ufficio, regolarmente avvisata. La nuova nomina del difensore di fiducia per la fase esecutiva è avvenuta solo successivamente, rendendo corretta la procedura seguita dal Tribunale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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