Il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a un Lavoratore. La revoca è avvenuta a causa del suo coinvolgimento in un'associazione dedita al narcotraffico, un fatto che, se noto in precedenza, avrebbe impedito la concessione della misura. Il Lavoratore ha presentato ricorso, contestando la violazione di legge e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la Revoca affidamento in prova può basarsi su comportamenti preesistenti alla concessione della misura, purché la loro natura negativa emerga successivamente e sia rilevante per la permanenza del beneficio. La decisione ha quindi confermato la revoca, condannando il ricorrente alle spese.
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