L'Imputata è stata condannata per appropriazione indebita, avendo utilizzato somme destinate a pagamenti per l'Agenzia delle Entrate per scopi personali. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato le precedenti sentenze, dichiarando estinti alcuni reati per prescrizione o remissione di querela, ma confermando la condanna per le successive ipotesi di appropriazione indebita. L'Imputata ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per accertare un presunto errore informatico e la mancata valutazione di documenti bancari. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e le spese processuali, poiché le richieste difensive non rientravano nei casi eccezionali previsti per la riapertura dell'istruttoria e la motivazione della Corte d'Appello era logica e coerente.
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