La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27774/2024, ha stabilito che la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di appello ne causa l'inammissibilità. La Corte ha chiarito che tale adempimento, previsto dall'art. 581 cod. proc. pen., deve essere contestuale al deposito dell'impugnazione e non può essere sanato con un deposito successivo, anche se effettuato prima dell'udienza. Questa rigidità formale mira a garantire la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua ragionevole durata. Il ricorso dell'imputato, che aveva depositato l'elezione di domicilio settimane dopo l'appello, è stato quindi rigettato.
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