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Art. 646 Codice Penale — Anno 2022

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268 provvedimenti

Altri anni per Art. 646 Codice Penale

Prescrizione del reato: l’impiegata evita la pena ma rischia il danno
Un'impiegata amministrativa è stata accusata di aver sottratto ingenti somme all'azienda falsificando assegni e fatture. Condannata in appello per truffa aggravata, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che il reato si era estinto per il decorso del tempo, dichiarando la prescrizione del reato sotto il profilo penale. Tuttavia, poiché i motivi di ricorso relativi alla ricostruzione dei fatti e all'autenticità delle firme non erano manifestamente infondati, la Cassazione ha annullato anche le decisioni sul risarcimento del danno, rinviando la causa al giudice civile per un nuovo esame della responsabilità risarcitoria.
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Appropriazione indebita dell’amministratore: condanna senza sconti
Un'amministratrice di condominio è stata condannata per il reato di appropriazione indebita dell'amministratore per essersi impossessata delle somme versate dai condomini per la gestione dell'immobile. L'imputata ha proposto ricorso in Cassazione contestando la validità della querela e il rifiuto di una perizia contabile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per la validità della querela non servono formule solenni, ma basta la chiara volontà di punire il colpevole. Inoltre, la richiesta di nuove prove in appello è un fatto eccezionale. L'ex amministratrice perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Sequestro preventivo: annullato il blocco dei beni personali
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che disponeva il sequestro preventivo di denaro contante e orologi di lusso nei confronti di un indagato per associazione a delinquere e autoriciclaggio. La difesa ha contestato la mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra i beni personali sequestrati e i reati contestati, evidenziando che il Tribunale aveva giustificato la misura cautelare facendo generico riferimento alla pericolosità delle società coinvolte e non dei singoli beni. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, rilevando l'assoluta genericità del provvedimento e l'assenza di spiegazioni sul legame tra le accuse e i beni sigillati. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Furto di energia elettrica: condannate le inquiline
Due assegnatarie di alloggi popolari sono state condannate per il reato di furto di energia elettrica per essersi allacciate abusivamente al contatore condominiale. Le imputate chiedevano la riqualificazione del fatto in appropriazione indebita, sostenendo di avere un compossesso sull'energia comune. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, stabilendo che l'energia destinata alle parti comuni non è nella disponibilità privata dei singoli residenti. Di conseguenza, la deviazione del flusso verso l'appartamento privato costituisce sottrazione abusiva e quindi furto, non appropriazione indebita. La Corte ha inoltre confermato l'aggravante della violenza sulle cose, precisando che basta una semplice manomissione dei cavi per configurarla, anche se l'allaccio è stato realizzato da terzi ma sfruttato consapevolmente dalle imputate.
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Allaccio abusivo in condominio: è furto di energia elettrica
Una condomina ha collegato abusivamente l'impianto elettrico del proprio appartamento al contatore del condominio, precisamente alla linea dell'ascensore, per sottrarre energia elettrica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, confermando la condanna per furto di energia elettrica aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. La difesa sosteneva che il fatto costituisse appropriazione indebita, poiché l'energia era già transitata dal contatore comune. I giudici hanno invece chiarito che deviare il flusso elettrico destinato alle parti comuni per un uso esclusivo e privato configura il reato di furto. Inoltre, l'allaccio abusivo non facilmente visibile integra l'aggravante del mezzo fraudolento, in quanto costituisce un'astuta deviazione per aggirare i controlli ordinari del condominio.
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Termine per presentare querela: ko l’amministratore di condominio
L'ex amministratore di un condominio è stato condannato per il reato di appropriazione indebita delle somme comuni. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la tardività della denuncia presentata dal nuovo amministratore, sostenendo che i fatti risalissero a oltre un anno prima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il termine per presentare querela non decorre dal momento della commissione del reato, ma dal giorno in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza completa, precisa e certa del fatto illecito. Inoltre, spetta interamente all'imputato dimostrare che la vittima fosse a conoscenza del reato da più di tre mesi prima della querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Appropriazione indebita aggravata: condannato l’avvocato infedele
Un professionista, incaricato di assistere un cliente per ottenere un risarcimento assicurativo, riceve dalla compagnia la somma di 70.000 euro. Tuttavia, l'uomo consegna al cliente solo 38.000 euro, trattenendo la parte restante su un conto corrente intestato a un terzo ma di fatto gestito da lui. Accusato di appropriazione indebita aggravata, il professionista beneficia della prescrizione del reato, ma viene condannato al risarcimento dei danni in sede civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la sua responsabilità civile. I giudici hanno chiarito che l'utilizzo di un conto terzo con delega dimostra la mala fede e che la richiesta di perizia grafica era superflua di fronte alle prove schiaccianti raccolte.
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Peculato del dipendente postale: quando scatta la condanna
Una dipendente postale si è appropriata di ingenti somme di denaro sottratte dalla cassaforte dell'ufficio, dagli sportelli automatici e dai libretti di risparmio o buoni fruttiferi dei clienti, falsificando anche le firme di prelievo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato del dipendente postale. I giudici hanno chiarito che la raccolta del risparmio postale ha natura pubblicistica, attribuendo alla lavoratrice la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Al contrario, il prelievo dall'ATM è stato riqualificato come appropriazione indebita, non punibile per mancanza di tempestiva querela. Infine, la Suprema Corte ha respinto la tesi della difesa secondo cui la ludopatia della donna escludesse la sua capacità di intendere e di volere, dichiarando il ricorso inammissibile.
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