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Art. 633 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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363 provvedimenti

Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Tentata invasione di edifici per conto terzi: è reato
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un individuo condannato per tentata invasione di edifici e danneggiamento. L'imputato sosteneva l'assenza del dolo, affermando di aver agito per consentire l'occupazione dell'immobile a un amico e non per uso proprio. I giudici supremi hanno ribadito che la tentata invasione di edifici punisce chiunque compia atti idonei a occupare lo stabile, a prescindere dal fatto che l'immobile sia destinato a sé o a terzi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Invasione abusiva di edificio: alloggio pubblico e condanna
Due cittadini hanno occupato illegittimamente un appartamento di proprietà del Comune. La Corte di Appello ha confermato la condanna penale degli imputati, negando la non punibilità per particolare tenuità del fatto e respingendo la richiesta di attenuanti generiche. I giudici hanno valorizzato la natura prolungata dell'occupazione e il consistente danno economico arrecato all'ente pubblico proprietario. I responsabili hanno proposto ricorso per cassazione, contestando la gravità del fatto e invocando una presunta condizione di disagio economico. La Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha dichiarato i ricorsi inammissibili per la fattispecie di invasione abusiva di edificio, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro ciascuno.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici
L'Imputato ha subito una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici pubblici. Il soggetto ha proposto impugnazione davanti ai giudici di legittimità lamentando una generica insufficienza di motivazione del provvedimento di secondo grado. La Suprema Corte ha rilevato la totale genericità delle contestazioni mosse dalla difesa. Il ricorrente non ha spiegato con precisione gli errori del giudice di merito né ha indicato elementi a supporto delle proprie critiche. I Supremi Giudici hanno pronunciato l'inammissibilità del ricorso per cassazione e hanno condannato l'interessato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: confermata la condanna penale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un privato cittadino per l'occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. L'imputato aveva occupato senza titolo un appartamento dell'ente pubblico di gestione delle case popolari e aveva successivamente impugnato la condanna invocando genericamente lo stato di necessità. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La difesa non ha spiegato in modo puntuale le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di merito, limitandosi a contestazioni vaghe. L'occupante abusivo deve quindi scontare la condanna penale, rifondere le spese processuali e versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: ricorso respinto e sanzione
La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per il reato commesso mediante l'occupazione abusiva di immobile destinato a uso pubblico e di proprietà di una società per azioni. Il tribunale di merito aveva inizialmente accertato la responsabilità penale, mentre i giudici d'appello avevano rideterminato la sanzione. L'imputata ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione nella decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa della genericità delle censure sollevate, che non hanno confutato in modo specifico le motivazioni della sentenza precedente. La ricorrente perde definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando così la condanna penale originaria per il reato patrimoniale.
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Occupazione abusiva di immobile: la casa non esclude il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico di un'imputata per furto aggravato di energia elettrica e invasione di edifici. La donna aveva occupato stabilmente un alloggio per risolvere le proprie esigenze abitative e si era allacciata abusivamente alla rete elettrica. La difesa sosteneva la presenza dello stato di necessità dovuto all'indigenza economica e chiedeva la non punibilità. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobile non può essere giustificata dal bisogno abitativo se condotta in modo stabile e prolungato nel tempo. Il bisogno cronico di un alloggio non costituisce un pericolo attuale e transitorio idoneo a scriminare il reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il bisogno non evita la condanna
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva la presenza dello stato di necessità per giustificare l'ingresso e la permanenza nell'alloggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché privo di specificità, in quanto riproduceva censure già respinte dai giudici di merito con motivazioni adeguate. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la responsabilità penale e hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: il contratto tardivo non cancella il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di invasione di edifici nei confronti di due soggetti che avevano occupato abusivamente un immobile. I ricorrenti sostenevano che la successiva regolarizzazione del contratto di locazione cancellasse l'illecito e che il reato fosse prescritto. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo contrattuale tardivo non cancella il reato precedentemente consumato. Inoltre, la natura permanente dell'occupazione sposta in avanti il termine di inizio della prescrizione, mentre la lunga durata dell'abuso impedisce l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di edifici: l’occupazione pluriennale esclude la tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici. In primo grado, l'uomo era stato assolto grazie al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza, condannandolo. La Suprema Corte ha confermato la condanna, stabilendo che un'occupazione abusiva protrattasi per diversi anni non può essere considerata un fatto di lieve entità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: la legge più severa si applica a chi resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per invasione di edifici in concorso. I ricorrenti contestavano l'applicazione di una legge penale successiva più severa. La Suprema Corte ha confermato che, trattandosi di un reato permanente, se la condotta abusiva prosegue dopo l'entrata in vigore della nuova norma più gravosa, si applica legittimamente quest'ultima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: il tempo non cancella il reato abusivo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un soggetto per il reato di invasione di edifici. L'imputata sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'invasione di edifici è un reato permanente. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando cessa l'occupazione abusiva dell'immobile (con l'allontanamento volontario o forzato, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado). Poiché l'occupazione abusiva persisteva ancora nel 2020, la prescrizione non era affatto maturata al momento della decisione d'appello nel 2022. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la sanatoria non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'inquilina condannata per l'occupazione abusiva di immobile pubblico. La donna aveva stabilito la propria residenza in un alloggio senza un titolo legittimo e senza completare la regolarizzazione, nonostante la presentazione di una domanda di sanatoria. La difesa contestava la mancata audizione di un testimone e la valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna penale, ritenendo le prove d'appello complete e logiche. L'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva: il bisogno di casa non cancella il reato
L'Occupante ha impugnato la condanna per l'occupazione abusiva di un immobile, durata ben tre anni. La difesa ha invocato lo stato di necessità legato all'esigenza abitativa e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva non può essere giustificata dallo stato di necessità se finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo permanente, richiedendosi invece un pericolo attuale e transitorio. Inoltre, la durata triennale dell'illecito esclude la particolare tenuità del fatto. L'Occupante è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di terreni o edifici: reato anche per fondo in disuso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.). L'Imputato aveva occupato per lungo tempo un terreno parzialmente recintato, sostenendo che fosse in disuso da quattro anni e privo di un effettivo utilizzo da parte del proprietario. I giudici hanno chiarito che lo stato di temporaneo disuso non esclude il reato, poiché il proprietario manteneva comunque il controllo visibile sul bene attraverso la recinzione. La Corte ha inoltre confermato la compatibilità tra la continuazione del reato e l'aggravante del nesso teleologico. L'Imputato perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese di giudizio e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: la prescrizione non salva l’occupante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, calcolando il tempo dal primo accertamento del fatto. I giudici hanno invece chiarito che l'invasione di edifici è un reato permanente: l'illecito continua a consumarsi finché dura l'occupazione abusiva o, in mancanza di prove sulla cessazione, fino alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era decorso. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di edifici pubblici: l’illusione della buona fede
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. L'imputato aveva occupato abusivamente un immobile di proprietà pubblica per trarne profitto, utilizzandolo senza alcuna autorizzazione. La difesa sosteneva la mancanza di prove sull'elemento psicologico del reato, ossia la consapevolezza dell'altruità del bene. I giudici hanno invece confermato che la natura pubblica e l'altruità dell'immobile erano elementi del tutto evidenti e facilmente percepibili dall'occupante. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna penale e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Occupazione di alloggio pubblico: la Cassazione nega la prescrizione
Gli Imputati sono stati condannati per violazione di domicilio con violenza sulle cose e occupazione di alloggio pubblico. Gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la prescrizione dei reati prima della sentenza d'appello, sostenendo che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti dovesse ridurre il tempo necessario alla prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, per calcolare la prescrizione, le circostanze aggravanti a effetto speciale pesano sempre, anche se ritenute equivalenti o subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna e impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente.
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Occupazione abusiva: condanna definitiva anche dopo dieci anni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per l'occupazione abusiva di un immobile. L'imputato chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto per evitare la condanna penale. I giudici hanno chiarito che questo beneficio non può essere concesso se l'occupazione abusiva è ancora in corso, trattandosi di un reato permanente. Inoltre, la condotta si è protratta per oltre dieci anni, escludendo qualsiasi ipotesi di lieve entità. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il consenso non salva dal reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per l'occupazione abusiva di immobile pubblico. La difesa invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto, sostenendo inoltre di avere il consenso del precedente assegnatario. I giudici hanno chiarito che il consenso dell'assegnatario non elimina l'arbitrarietà dell'occupazione e che lo stato di necessità richiede un pericolo concreto e attuale, non dimostrato nel caso di specie. Infine, l'allarme sociale generato dalla condotta esclude la particolare tenuità del fatto. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la condanna diventa più severa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per un soggetto responsabile di occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva l'applicazione retroattiva di una legge penale più sfavorevole. I giudici hanno chiarito che l'occupazione prolungata costituisce un reato permanente. La condotta illecita continua fino allo sgombero o alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, se durante l'occupazione entra in vigore una legge con sanzioni più severe, si applica la nuova norma perché il reato è ancora in corso di consumazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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