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Art. 633 Codice Penale

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828 provvedimenti

Occupazione abusiva di immobili: no alla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'occupante condannata per il reato di invasione di edifici pubblici. La difesa contestava l'arbitrarietà della condotta e richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobili costituisce un reato permanente, in quanto la compressione del diritto di proprietà pubblica o privata si protrae nel tempo per tutta la durata della permanenza. Di conseguenza, la natura continuativa dell'illecito impedisce l'applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto. L'occupante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Stato di necessità: la povertà non giustifica l’occupazione
Due cittadini, condannati per invasione di edifici e violazione di domicilio aggravata, hanno fatto ricorso in Cassazione invocando lo Stato di necessità dovuto a gravi difficoltà economiche. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che lo Stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non evitabile altrimenti. Le semplici difficoltà economiche non giustificano l'occupazione abusiva di un immobile, potendo essere superate con aiuti sociali o comportamenti leciti. Di conseguenza, la condanna penale è stata confermata e i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Remissione tacita di querela: l’assenza giustificata non cancella il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per invasione di edifici nei confronti di un gruppo di occupanti abusivi di un immobile. I ricorrenti sostenevano che la mancata comparizione in udienza della comproprietaria dell'immobile costituisse una remissione tacita di querela, dato che era stata avvertita che l'assenza sarebbe stata interpretata in tal senso. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che la persona offesa aveva giustificato per due volte la propria assenza, prima per uno sciopero aereo e poi per un infortunio. Tali giustificazioni dimostrano la chiara volontà di insistere nell'azione penale e non di rinunciarvi. Di conseguenza, non si è verificata alcuna remissione tacita di querela e la condanna a carico degli occupanti è diventata definitiva.
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Invasione di terreni o edifici: condanna anche senza testimoni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per i reati di invasione di terreni o edifici e deviazione di acque. L'imputato aveva recintato abusivamente un'area adiacente alla propria abitazione, arredandola con piante e vasi. La difesa sosteneva la mancanza di prove dirette, ma i giudici hanno ritenuto decisivi gli indizi: l'area era accessibile solo dalla sua proprietà e nessun altro aveva interesse a goderne. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando anche la confisca e la distruzione della recinzione abusiva in quanto corpo del reato, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobili: pagare le bollette non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di occupazione abusiva di immobili. L'imputato, subentrato nella gestione di un locale commerciale precedentemente occupato da un'associazione, sosteneva di aver agito in buona fede poiché pagava regolarmente le bollette delle utenze. Secondo la difesa, il pagamento delle bollette dimostrava l'assenza di dolo (la volontà di commettere il reato). La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il pagamento delle utenze o l'allaccio ai servizi pubblici non sanano l'illegalità dell'occupazione. Il reato si perfeziona infatti al momento dell'introduzione abusiva nell'edificio. Di conseguenza, l'occupante è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: querela valida anche dal proprietario
Una donna è stata condannata per l'occupazione abusiva di immobile sottoposto a pignoramento. La difesa ha sostenuto che la querela fosse invalida perché presentata dal proprietario e non dal creditore che aveva avviato l'esecuzione immobiliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di pignoramento, sia il proprietario (che mantiene la titolarità del bene fino alla vendita) sia il creditore procedente hanno il diritto di presentare querela. Entrambi subiscono infatti una lesione dei propri diritti a causa dell'occupazione illecita. Di conseguenza, la condanna dell'occupante è stata confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: condanna e multa in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Occupante, condannato in precedenza per il reato di invasione di edifici. L'imputato invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto per giustificare l'occupazione abusiva di immobile. I giudici hanno stabilito che l'occupazione prolungata nel tempo esclude sia lo stato di necessità, mancando il pericolo immediato e inevitabile, sia la particolare tenuità dell'offesa. Di conseguenza, L'Occupante perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: quando le scuse non bastano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina condannata per il reato di occupazione abusiva di immobile (art. 633 c.p.). L'imputata aveva occupato uno stabile senza alcun titolo legittimo. La difesa ha proposto un ricorso basato su motivi generici, limitandosi a riprodurre argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio e invocando condizioni personali non idonee a configurare una causa di giustificazione. La Suprema Corte ha ribadito che l'atto di ricorso deve contestare in modo specifico la sentenza d'appello. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva e stato di necessità: la Cassazione dice no
Tre imputati sono stati condannati per l'invasione di un edificio pubblico. Gli occupanti hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dello stato di necessità dovuto alla loro condizione di povertà e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, stabilendo che la semplice indigenza non giustifica l'occupazione abusiva e stato di necessità, soprattutto se i soggetti non hanno attivato o hanno rifiutato gli aiuti dei servizi sociali. Inoltre, la mancanza di pentimento esclude la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. Di conseguenza, le condanne sono definitive e i ricorrenti devono pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condannato chi usa l’allaccio altrui
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per occupazione abusiva di un alloggio popolare e furto di energia elettrica. L'imputato non era l'assegnatario dell'immobile e beneficiava di un allaccio abusivo alla rete elettrica. La difesa ha sostenuto che l'uomo non avesse realizzato materialmente l'allaccio. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'utilizzo consapevole dell'energia sottratta configura comunque il reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi presentati ripetevano genericamente le difese precedenti senza contestare la decisione d'appello. Di conseguenza, il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il disagio non scusa il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato di occupazione abusiva di immobile di edilizia popolare. L'imputato si era difeso invocando lo stato di necessità, giustificando l'azione con il disagio di dover coabitare con un'altra famiglia in un appartamento vicino. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che lo stato di necessità richiede un pericolo grave, attuale e transitorio per la persona. Nel caso specifico, la situazione rappresentava solo un disagio abitativo e non un'emergenza inevitabile, anche perché l'uomo disponeva di un lavoro stabile con un reddito mensile di mille euro. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Notifica della citazione a giudizio: firma il convivente e perdi
L'Imputata, condannata per occupazione abusiva di edifici, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata ricezione dell'avviso per la prima udienza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la regolarità della notifica della citazione a giudizio. L'atto era stato infatti consegnato presso il domicilio eletto dell'Imputata e firmato dal convivente, circostanza che garantisce la legale conoscenza del processo. Anche la notifica al difensore tramite PEC è risultata corretta. Di conseguenza, l'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento di immobile altrui: lo stato di necessità non salva
L'Imputato, accusato di danneggiamento di immobile altrui e invasione di edifici, ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto per giustificare i danni arrecati durante l'occupazione dell'immobile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo stato di necessità richiede l'assoluta inevitabilità del pericolo, assente nel caso specifico. Inoltre, la particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando il danneggiamento di immobile altrui è commesso con un chiaro intento appropriativo dell'immobile stesso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva: condanna definitiva per chi abbatte le pareti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'inquilina accusata di occupazione abusiva e danneggiamento per aver occupato un alloggio e abbattuto una parete interna preesistente. La ricorrente contestava la prova del danneggiamento, ma la Corte ha chiarito che le testimonianze confermavano la presenza della muratura prima dell'occupazione. La Cassazione non può rivalutare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di edifici: lo stato di necessità non salva il reo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per i reati di invasione di edifici e danneggiamento. L'imputato, dopo essere stato allontanato da un immobile precedentemente occupato, aveva abbattuto il muro di protezione dell'ingresso per rientrarvi. La difesa ha invocato lo stato di necessità, ma i giudici hanno respinto la tesi evidenziando l'assenza di un pericolo attuale e inevitabile. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché riproduttivo di censure di merito già respinte e contenente motivi non presentati in appello. Di conseguenza, l'occupante abusivo perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Invasione di terreni o edifici: pena minima e ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per il reato di invasione di terreni o edifici pubblici in concorso. La ricorrente contestava la motivazione dei giudici di merito riguardo alla severità della pena inflitta. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è generico: la pena applicata corrispondeva già al minimo edittale previsto dalla legge, ulteriormente ridotta grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Di conseguenza, i giudici non avevano alcun obbligo di fornire ulteriori spiegazioni sulla quantificazione della sanzione. L'imputata perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Invasione arbitraria di edificio: la condanna diventa definitiva
L'Imputato è stato condannato per il reato di invasione arbitraria di edificio. Ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla valutazione delle prove, sulla mancata esclusione della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, chiedendo anche la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché generico e volto a una inammissibile rivalutazione dei fatti. Di conseguenza, l'inammissibilità ha precluso la possibilità di far valere la prescrizione sopravvenuta, confermando la condanna dell'Imputato e sanzionandolo al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Invasione di terreni o edifici: ricorso generico e condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un'imputata per il reato di invasione di terreni o edifici. Il ricorso presentato dalla difesa è stato dichiarato inammissibile poiché l'unico motivo di impugnazione, riguardante un presunto vizio di motivazione della sentenza d'appello, è risultato del tutto generico. La ricorrente non ha infatti indicato gli elementi specifici a supporto delle proprie critiche, impedendo ai giudici di legittimità di valutare il caso. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per la colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato.
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Invasione di terreni o edifici: condannato il chiosco in piazza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un commerciante condannato per il reato di invasione di terreni o edifici e abusivismo edilizio. L'uomo gestiva stabilmente un chiosco abusivo per la vendita di cibi e bevande su una piazza pubblica. I giudici hanno confermato la sussistenza del dolo, poiché l'attività commerciale stabile dimostra la piena consapevolezza dell'occupazione abusiva. Inoltre, la Cassazione ha negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali specifici dell'imputato, che escludono il requisito della non abitualità del comportamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Invasione di terreni o edifici: ricorso vuoto, condanna confermata
Un cittadino è stato condannato per il reato di invasione di terreni o edifici per aver occupato abusivamente un immobile di proprietà comunale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando genericamente una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché privo di specifiche contestazioni critiche contro la decisione impugnata, limitandosi a censure del tutto generiche. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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