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Art. 633 Codice Penale

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828 provvedimenti

Occupazione abusiva di immobile: confermata la condanna penale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un privato cittadino per l'occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. L'imputato aveva occupato senza titolo un appartamento dell'ente pubblico di gestione delle case popolari e aveva successivamente impugnato la condanna invocando genericamente lo stato di necessità. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La difesa non ha spiegato in modo puntuale le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di merito, limitandosi a contestazioni vaghe. L'occupante abusivo deve quindi scontare la condanna penale, rifondere le spese processuali e versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: ricorso respinto e sanzione
La vicenda riguarda la condanna di un soggetto per il reato commesso mediante l'occupazione abusiva di immobile destinato a uso pubblico e di proprietà di una società per azioni. Il tribunale di merito aveva inizialmente accertato la responsabilità penale, mentre i giudici d'appello avevano rideterminato la sanzione. L'imputata ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando un presunto difetto di motivazione nella decisione di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione a causa della genericità delle censure sollevate, che non hanno confutato in modo specifico le motivazioni della sentenza precedente. La ricorrente perde definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando così la condanna penale originaria per il reato patrimoniale.
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Occupazione abusiva di immobile: la casa non esclude il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico di un'imputata per furto aggravato di energia elettrica e invasione di edifici. La donna aveva occupato stabilmente un alloggio per risolvere le proprie esigenze abitative e si era allacciata abusivamente alla rete elettrica. La difesa sosteneva la presenza dello stato di necessità dovuto all'indigenza economica e chiedeva la non punibilità. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobile non può essere giustificata dal bisogno abitativo se condotta in modo stabile e prolungato nel tempo. Il bisogno cronico di un alloggio non costituisce un pericolo attuale e transitorio idoneo a scriminare il reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione: l’avvocato senza albo rende l’atto nullo
Alcuni individui subiscono una condanna a pena pecuniaria da parte del Giudice di Pace per aver occupato abusivamente appartamenti in un immobile confiscato. Gli imputati propongono appello tramite un unico difensore. La legge vieta l'appello contro le condanne a sola pena pecuniaria del Giudice di Pace, quindi il giudice qualifica l'atto come ricorso per cassazione. Tuttavia, il legale incaricato non risulta iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. I giudici supremi stabiliscono che la conversione automatica dell'impugnazione non sana il difetto di abilitazione del difensore. Di conseguenza, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di un immobile: condanna e pena pecuniaria
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di una donna per l'occupazione abusiva di un immobile pubblico protrattasi per oltre due anni. I giudici hanno respinto la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché la condotta illecita continuativa esclude l'esiguità del danno. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena al rilascio effettivo dell'alloggio, misura necessaria per eliminare le conseguenze del reato. La Suprema Corte ha tuttavia annullato parzialmente la sentenza con rinvio per quanto riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria. I giudici di merito avevano negato la conversione senza valutare i criteri di legge, rendendo la motivazione viziata e incompleta.
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Occupazione abusiva di immobile: il bisogno non evita la condanna
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva la presenza dello stato di necessità per giustificare l'ingresso e la permanenza nell'alloggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché privo di specificità, in quanto riproduceva censure già respinte dai giudici di merito con motivazioni adeguate. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la responsabilità penale e hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: condanna e conversione pena
Due soggetti vengono condannati per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile. Gli imputati propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove, la sussistenza dello stato di necessità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenue entità. Una delle riccorrenti contesta inoltre il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili le doglianze sul merito dell'occupazione abusiva di immobile e sui danni. Tuttavia, accoglie il ricorso della donna sulla mancata sostituzione della pena detentiva. La Suprema Corte stabilisce che è illegittimo negare la conversione della pena sul presupposto che la carcerazione serva a dare efficacia alla sospensione condizionale. La sentenza viene annullata con rinvio limitatamente a questo profilo.
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Rimessione del processo: quando i sospetti non bastano
Un cittadino, imputato per presunta occupazione abusiva di un immobile, ha richiesto la rimessione del processo presso un altro tribunale. L'imputato sosteneva l'esistenza di un presunto condizionamento ambientale e di accordi locali a favore dell'amministrazione pubblica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza. I giudici hanno chiarito che la rimessione del processo rappresenta un'eccezione straordinaria. Per concederla servono prove concrete di gravi situazioni ambientali esterne al processo, capaci di turbare la serenità del giudizio. Semplici sospetti o il disappunto per decisioni giudiziarie sfavorevoli non bastano a spostare la sede processuale. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di terreni: auto rimosse e reato prescritto
Un cittadino veniva condannato dal Giudice di Pace per l'occupazione abusiva di terreni altrui tramite il parcheggio di diverse autovetture. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione contestando, tra i vari motivi, l'effettiva permanenza del reato e la decorrenza dei termini di prescrizione, considerando la natura mobile dei veicoli. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di prove sulla stabilità dell'occupazione e data la natura rimovibile delle auto, il tempo necessario per la prescrizione inizia a decorrere dalla data iniziale del fatto contestato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione.
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Invasione di terreni o edifici: la prescrizione non salva l’abusivo
L'Imputata era accusata del reato di invasione di terreni o edifici per aver occupato abusivamente un immobile pubblico. La Corte d'Appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ricordando che l'occupazione abusiva è un reato permanente. Di conseguenza, se l'occupazione persiste, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento dello sgombero o, in mancanza, dalla data della sentenza di condanna di primo grado. Poiché l'occupazione era ancora in corso al momento del primo giudizio, la prescrizione non era affatto maturata. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d'appello, disponendo un nuovo processo.
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Invasione di edifici: il contratto tardivo non cancella il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di invasione di edifici nei confronti di due soggetti che avevano occupato abusivamente un immobile. I ricorrenti sostenevano che la successiva regolarizzazione del contratto di locazione cancellasse l'illecito e che il reato fosse prescritto. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo contrattuale tardivo non cancella il reato precedentemente consumato. Inoltre, la natura permanente dell'occupazione sposta in avanti il termine di inizio della prescrizione, mentre la lunga durata dell'abuso impedisce l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di edifici: l’occupazione pluriennale esclude la tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici. In primo grado, l'uomo era stato assolto grazie al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza, condannandolo. La Suprema Corte ha confermato la condanna, stabilendo che un'occupazione abusiva protrattasi per diversi anni non può essere considerata un fatto di lieve entità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: la legge più severa si applica a chi resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per invasione di edifici in concorso. I ricorrenti contestavano l'applicazione di una legge penale successiva più severa. La Suprema Corte ha confermato che, trattandosi di un reato permanente, se la condotta abusiva prosegue dopo l'entrata in vigore della nuova norma più gravosa, si applica legittimamente quest'ultima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento aggravato: occupare beni fallimentari costa caro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi e quindici giorni di reclusione per un uomo accusato di invasione di edifici e danneggiamento aggravato. L'imputato aveva occupato abusivamente un immobile facente parte dell'attivo fallimentare di una società, rompendone un infisso. La difesa sosteneva che il bene non fosse formalmente pignorato o sequestrato e che la querela del curatore non coprisse l'occupazione. I giudici hanno invece stabilito che i beni inseriti nell'inventario fallimentare sono equiparati a beni pignorati, configurando così il reato di danneggiamento aggravato. Inoltre, spetta all'autorità giudiziaria, e non alla vittima, dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti descritti nella querela.
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Invasione di edifici: il tempo non cancella il reato abusivo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un soggetto per il reato di invasione di edifici. L'imputata sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'invasione di edifici è un reato permanente. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando cessa l'occupazione abusiva dell'immobile (con l'allontanamento volontario o forzato, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado). Poiché l'occupazione abusiva persisteva ancora nel 2020, la prescrizione non era affatto maturata al momento della decisione d'appello nel 2022. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la sanatoria non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'inquilina condannata per l'occupazione abusiva di immobile pubblico. La donna aveva stabilito la propria residenza in un alloggio senza un titolo legittimo e senza completare la regolarizzazione, nonostante la presentazione di una domanda di sanatoria. La difesa contestava la mancata audizione di un testimone e la valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna penale, ritenendo le prove d'appello complete e logiche. L'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva: il bisogno di casa non cancella il reato
L'Occupante ha impugnato la condanna per l'occupazione abusiva di un immobile, durata ben tre anni. La difesa ha invocato lo stato di necessità legato all'esigenza abitativa e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva non può essere giustificata dallo stato di necessità se finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo permanente, richiedendosi invece un pericolo attuale e transitorio. Inoltre, la durata triennale dell'illecito esclude la particolare tenuità del fatto. L'Occupante è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di terreni o edifici: reato anche per fondo in disuso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.). L'Imputato aveva occupato per lungo tempo un terreno parzialmente recintato, sostenendo che fosse in disuso da quattro anni e privo di un effettivo utilizzo da parte del proprietario. I giudici hanno chiarito che lo stato di temporaneo disuso non esclude il reato, poiché il proprietario manteneva comunque il controllo visibile sul bene attraverso la recinzione. La Corte ha inoltre confermato la compatibilità tra la continuazione del reato e l'aggravante del nesso teleologico. L'Imputato perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese di giudizio e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Invasione di terreni e minacce col cane: condannato il vicino
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per i reati di minaccia e invasione di terreni. L'imputato aveva occupato abusivamente il fondo confinante di proprietà della vittima e l'aveva minacciata dicendo di avere un cane lupo sciolto. La difesa contestava l'attendibilità della persona offesa e la quantificazione del danno di duemila euro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le sole dichiarazioni della vittima, se ritenute credibili e coerenti, possono fondare una condanna anche senza riscontri esterni. Inoltre, la quantificazione del danno in via equitativa spetta al giudice di merito ed è insindacabile. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: demolizione confermata
L'Imputato è stato condannato per abusivismo edilizio, violazione delle norme antisismiche, invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica. La Corte di appello ha inoltre ordinato la demolizione delle opere abusive. L'Imputato ha proposto ricorso lamentando la mancanza di motivazione sulla sua colpevolezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché l'imputato non aveva sollevato tali contestazioni durante il giudizio di appello, limitandosi a chiedere la particolare tenuità del fatto e una riduzione della pena. Non è infatti possibile proporre in sede di legittimità questioni mai trattate nel secondo grado di giudizio. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso, la condanna viene confermata e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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