L'Imputato aveva concordato la pena con il Pubblico Ministero per i reati di danneggiamento, tentata invasione di edifici e porto di oggetti atti ad offendere. Successivamente, ha presentato impugnazione contestando l'applicazione della legge penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. I giudici hanno chiarito che la legge limita fortemente le possibilità di impugnare una sentenza concordata. Il ricorso è ammesso unicamente per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica o illegalità della pena. Contestazioni generiche o relative alla responsabilità non sono consentite. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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