Il Ricorrente, condannato per rapina aggravata in primo e secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo di furto semplice o rapina, e che mancassero violenza o minaccia. Ha anche lamentato la mancata valutazione della tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero una mera ripetizione di quanto già esaminato e respinto in appello, o che riguardassero questioni non sollevate in precedenza, o fossero aspecifici. La Corte ha quindi confermato la condanna, sancendo l'inammissibilità del ricorso penale e imponendo al Ricorrente il pagamento delle spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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