L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle aggravanti e delle attenuanti dopo aver concordato la pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo o all'illegalità della pena. Le contestazioni di merito sulla determinazione della sanzione e sulle circostanze del reato sono precluse. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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