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Art. 624 Codice Penale — Anno 2023

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2653 provvedimenti

Altri anni per Art. 624 Codice Penale

Tentato furto di beni archeologici: condannati i finti pescatori
Un gruppo di soggetti è stato sorpreso di notte all'interno di un sito archeologico recintato. Nonostante il possesso di sole torce e l'assenza di refurtiva o attrezzi da scavo, i giudici hanno ritenuto sussistente il reato di tentato furto di beni archeologici. Gli imputati avevano addotto un alibi palesemente falso, sostenendo di trovarsi sul posto per pescare, nonostante l'assenza di corsi d'acqua nelle vicinanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna. La Suprema Corte ha chiarito che la prova indiziaria è stata correttamente valutata nel suo insieme e che la condotta furtiva non può essere derubricata in semplice ricerca non autorizzata, data la chiara intenzione di impossessarsi dei reperti.
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Da commesso a ladro: la condanna per furto aggravato
Un dipendente di una gioielleria si è impossessato di gioielli, orologi e incassi, vendendoli a terzi o trattenendoli. Inizialmente accusato di appropriazione indebita, il giudice di primo grado ha riqualificato il fatto come furto aggravato. Il lavoratore ha impugnato la decisione, sostenendo che le sue ampie mansioni, tra cui la gestione della cassa e la facoltà di fare sconti, configurassero il possesso dei beni e non la semplice detenzione, chiedendo l'applicazione del meno grave reato di appropriazione indebita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il dipendente ha la mera disponibilità materiale dei beni per conto del titolare. Di conseguenza, l'impossessamento illecito configura il reato di furto aggravato, poiché il lavoratore non ha un autonomo potere di disposizione sulle merci.
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Furto aggravato al cimitero: perché non serve la querela
Due soggetti venivano accusati di aver rubato delle grondaie di rame all'interno di un cimitero comunale e dei serbatoi di carburante da una barca ormeggiata. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il furto delle grondaie per mancanza di querela. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che il furto di beni situati in un cimitero comunale costituisce un furto aggravato poiché i beni si trovano in uno stabilimento pubblico. Di conseguenza, il reato è procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante l'assenza di querela. Al contrario, la Suprema Corte ha respinto il ricorso relativo al furto sulla barca, escludendo l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per mancanza di prove concrete sulle condizioni di sorveglianza del porto. La sentenza è stata annullata con rinvio per il furto ai danni del Comune.
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Procedibilità a querela: ricorso inammissibile e condanna ferma
Tre imputati sono stati condannati per il furto pluriaggravato di un frantoio e di un escavatore dal valore di 220.000 euro ai danni di una società. I soggetti hanno proposto ricorso per Cassazione sollevando diverse questioni, tra cui il diniego della messa alla prova, la violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza e la sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dalla Riforma Cartabia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, in quanto un'impugnazione non valida impedisce di valutare i requisiti di procedibilità e fa passare in giudicato la condanna. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa, la condanna viene confermata e ciascuno deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inutilizzabilità delle prove: condanna confermata per i ladri
Due soggetti, condannati per furto aggravato commesso in un outlet, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle prove raccolte. In particolare, contestavano l'uso del numero di telefono fornito dalla madre di uno di loro alla polizia durante la notifica di atti, ritenendola una testimonianza indiretta vietata. Lamentavano inoltre la mancata improcedibilità per assenza di querela dopo la Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che le informazioni acquisite dalla polizia fuori da un formale verbale non costituiscono testimonianza indiretta e sono pienamente utilizzabili. Inoltre, la questione della querela è stata sollevata tardivamente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condanna anche senza querela
Il caso riguarda un uomo condannato per furto di energia elettrica, avendo effettuato un allaccio abusivo alla rete pubblica per illuminare una scuola abbandonata in cui si era stabilito con la famiglia. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di querela a seguito della Riforma Cartabia e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai tecnici dell'ente erogatore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la procedibilità d'ufficio del reato poiché l'energia sottratta era destinata a un pubblico servizio. I giudici hanno inoltre ritenuto inammissibili le censure sulle prove, data la presenza di altri elementi schiaccianti, e hanno escluso qualsiasi violazione del diritto di difesa, confermando la condanna e il pagamento delle spese processuali.
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Minorata difesa: il furto notturno nel bar isolato è aggravato
L'Autore del furto è stato condannato per aver svaligiato un bar di notte, scassinando alcune slot machines. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, ritenendo pienamente applicabile l'aggravante della minorata difesa. Nonostante la presenza di un impianto di videosorveglianza, il furto è avvenuto in orario notturno, in una zona montana isolata e in un periodo di scarsissima affluenza turistica. La Corte ha chiarito che la presenza di telecamere non esclude l'aggravante se queste non impediscono la consumazione del reato. I giudici hanno inoltre negato la concessione delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali del soggetto e della natura organizzata del colpo, dichiarando il ricorso inammissibile.
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Esposizione a pubblica fede: la teca non salva il ladro
L'Imputato è stato condannato per il furto di due corone d'oro del valore di trentamila euro, sottratte da una chiesa dopo aver infranto la teca protettiva. La difesa ha proposto ricorso sostenendo che la vittima avesse rinunciato alla querela e contestando l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, poiché i beni erano protetti dalla teca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una semplice dichiarazione verbale di disponibilità a ritirare la querela non costituisce una revoca formale. Inoltre, la teca serve a conservare il bene e non equivale a un sistema di vigilanza attiva; pertanto, sussiste l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, compatibile con il danneggiamento della teca stessa.
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Tentato furto aggravato: la querela valida salva la condanna
Un uomo è stato condannato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di sottrarre scarpe, una cintura e calzini da un negozio in un centro commerciale, venendo bloccato all'uscita dalla vigilanza. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse improcedibile per mancanza di una querela valida e per l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la querela era stata regolarmente presentata dal delegato della società proprietaria del negozio. Di conseguenza, la questione sulla sussistenza o meno dell'aggravante è diventata del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale, confermando la condanna del ricorrente.
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Giudizio abbreviato: il furto da cento euro costa tremila euro
Un uomo, accusato di furto aggravato per aver divelto la porta di una pizzeria e sottratto cento euro, è stato condannato nei precedenti gradi di giudizio. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'errata esclusione di una seconda richiesta di patteggiamento e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta del giudizio abbreviato sana le nullità relative precedenti, rendendo impossibile contestare il rifiuto del patteggiamento. Inoltre, il furto di cento euro con scasso non costituisce un danno di speciale tenuità, a nulla rilevando la ricchezza della vittima. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concorso in tentato furto: la fuga non salva il palo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per concorso in tentato furto aggravato a carico di un uomo che fungeva da "palo" durante il tentativo di scasso di un'autovettura da parte di un complice rimasto ignoto. Alla vista della polizia, l'imputato era fuggito a bordo della propria auto, venendo bloccato dopo un inseguimento. La difesa sosteneva che la fuga fosse dovuta solo al timore di controlli per via dei suoi precedenti penali e chiedeva la riqualificazione del fatto in danneggiamento. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la condotta di vedetta e la fuga rocambolesca dimostrano la piena partecipazione al reato. Inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in mancanza di elementi positivi di valutazione.
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Remissione di querela: risarcito il danno, condanna cancellata
Il caso riguarda il furto di una marmitta, inizialmente qualificato come rapina e poi derubricato in furto aggravato. La vittima aveva dichiarato di essere stata risarcita e di non voler procedere penalmente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che tale dichiarazione costituisce una valida remissione di querela. Poiché il reato è diventato procedibile a querela a seguito della riforma Cartabia, la Cassazione ha chiarito che la presentazione del ricorso per far valere la revoca della denuncia equivale a un'accettazione tacita della stessa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato.
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Furto e violenza sulle cose: usare chiavi false non è scasso
Un uomo viene condannato per furto pluriaggravato ai danni di un supermercato. L'imputato contesta la validità della querela sporta dal responsabile del negozio, all'epoca lavoratore in prova, e l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose per aver usato chiavi alterate senza danneggiare la serratura. La Corte di Cassazione stabilisce che il responsabile del punto vendita ha il potere di sporgere querela. Tuttavia, accoglie il ricorso sull'aggravante: la violenza sulle cose richiede un danno fisico effettivo che necessiti di riparazione, non configurabile con il solo uso di chiavi alterate senza scasso. La sentenza viene annullata limitatamente a questo punto con rinvio alla Corte d'appello.
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Disegno criminoso unitario: quando furto e truffa si fondono
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per furto pluriaggravato e truffa aggravata. L'imputato sosteneva l'autonomia dei due reati, contestando il legame tra la sottrazione di una grossa somma di denaro e una successiva finta compravendita immobiliare usata per mascherare un prestito usuraio. La Suprema Corte ha invece confermato l'esistenza di un disegno criminoso unitario. I giudici hanno chiarito che le prove non vanno analizzate in modo isolato, ma valutate nel loro insieme. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della cassa delle ammende.
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Procedibilità a querela: nullo il processo per furto in casa
Due donne erano state condannate per furto aggravato commesso con mezzo fraudolento nell'abitazione di un'anziana signora. Successivamente, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per questa tipologia di furto, trasformandolo da perseguibile d'ufficio a perseguibile solo dietro querela della persona offesa. La Corte di Cassazione, applicando il principio della successione delle leggi nel tempo più favorevoli al reo, ha stabilito che la nuova disciplina sulla procedibilità a querela si applica anche ai processi in corso. Poiché nel caso specifico l'anziana vittima aveva presentato solo una denuncia e non una querela formale, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, decretando l'improcedibilità dell'azione penale. Le imputate sono state quindi prosciolte.
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Nullità della notifica: condanna per furto annullata
L'Imputato, condannato per il furto di un telefono cellulare aggravato da destrezza ai danni di una passante, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la nullità della notifica del decreto di citazione in appello. La notifica era stata eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio regolarmente eletto dall'imputato a Cinisello Balsamo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sancendo che la notifica al difensore effettuata senza verificare l'effettiva inidoneità del domicilio eletto determina la nullità della notifica stessa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna e ha disposto il rinvio del processo alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio.
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Furto aggravato: condannati per la porta di una casa abbandonata
Due soggetti sono stati condannati per furto aggravato dopo aver scardinato la porta d'ingresso in ferro di una casa cantoniera in disuso, tentando poi di caricarla sul tetto della propria auto. La difesa sosteneva si trattasse solo di tentato furto, poiché l'intervento delle forze dell'ordine aveva interrotto l'azione, e contestava l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che il reato è consumato poiché i soggetti avevano già acquisito il controllo materiale della porta. Inoltre, la porta di un edificio pubblico, anche se in disuso, è considerata esposta alla pubblica fede per necessità. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto tentato alla turista: la querela senza interprete è valida
L'Imputato, insieme a un complice, ha cercato di rubare un cellulare infilando la mano nella borsa di una turista straniera. Il complice ha rallentato il passo della vittima per facilitare l'azione. La vittima ha reagito gridando, impedendo il furto. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto tentato aggravato dalla destrezza. I giudici hanno respinto la tesi difensiva secondo cui la querela fosse nulla perché presentata da una cittadina straniera senza l'ausilio di un interprete ufficiale. La Corte ha chiarito che la mancata nomina di un interprete non invalida la querela, ma incide solo sull'attendibilità delle dichiarazioni. Di conseguenza, il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, confermando la sua colpevolezza e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto aggravato con destrezza: la Cassazione impone la multa
Il Tribunale di Belluno aveva condannato l'Imputato per il reato di furto aggravato con destrezza alla sola pena di dodici mesi di reclusione. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la legge prevede per questo reato l'applicazione congiunta e obbligatoria sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando il caso al Tribunale per la determinazione della multa.
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Furto aggravato dalla destrezza: i dati valgono più del telefono
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto aggravato dalla destrezza. L'imputato, insieme a un complice, aveva sottratto rapidamente la borsa di una vittima presso un'attrazione, eludendo la sorveglianza del personale. La difesa contestava l'identificazione, l'aggravante della destrezza e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno confermato la responsabilità dell'imputato e la sussistenza dell'aggravante, evidenziando la rapidità dell'azione e la sorpresa dei custodi. Inoltre, la perdita dei dati personali contenuti nel cellulare rubato esclude la particolare tenuità del fatto, a prescindere dal valore economico del telefono. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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