Due cittadini stranieri, condannati in primo grado per furto e ricettazione, hanno impugnato la decisione lamentando la mancata traduzione degli atti processuali in lingua bulgara e chiedendo l'improcedibilità del reato per avvenuta remissione della querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la traduzione degli atti processuali non è dovuta se non viene dimostrato un effettivo pregiudizio alla difesa, soprattutto considerando che il ricorso per cassazione può essere presentato solo tramite un difensore abilitato. Inoltre, l'inammissibilità dell'appello ha reso la condanna definitiva prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, impedendo l'applicazione delle nuove regole sulla procedibilità a querela. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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