La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per reati contro il patrimonio. Il Primo Ricorrente, condannato per ricettazione, contestava la valutazione delle prove sul suo concorso nel reato, richiedendo un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. Il Secondo Ricorrente, che aveva concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello per furto e ricettazione, lamentava l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un concordato in appello, non è possibile contestare la misura della pena concordata, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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