La Corte di Cassazione affronta il tema della procedibilità a querela introdotta dalla Riforma Cartabia per il reato di furto aggravato. Due imputati, condannati in sede di patteggiamento, presentano ricorso. Il Primo Imputato vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile poiché la persona offesa ha tempestivamente sporto querela per il furto di tubi di rame. Al contrario, il ricorso del Secondo Imputato viene accolto: la vittima del furto a lui contestato ha espressamente rifiutato di sporgere querela dopo l'avviso formale. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla posizione del Secondo Imputato per mancanza di querela, trasmettendo gli atti al Tribunale per la rideterminazione della pena, mentre condanna il Primo Imputato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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