Una società commerciale ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo a un immobile industriale, contestando la mancata considerazione della destinazione urbanistica agricola dell'area e lamentando vizi di motivazione dell'atto impositivo. L'Ente impositore ha difeso la legittimità della tassazione, calcolata regolarmente sul fabbricato censito in catasto. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno escluso il valore vincolante di un precedente giudicato relativo a un'altra annualità d'imposta, poiché basato su una mera pronuncia processuale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sull'incomprensibilità dell'atto a causa della violazione del principio di autosufficienza, confermando l'obbligo del pagamento del tributo.
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