Il caso nasce dall'opposizione di una Contribuente contro un avviso di pagamento per sanzioni stradali emesso dall'Agente della Riscossione. Il Tribunale, in appello, accoglie solo parzialmente le ragioni della donna, annullando alcune cartelle ma confermandone altre. Nonostante l'accoglimento parziale, il giudice la condanna a pagare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della Contribuente, stabilendo che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si configura una soccombenza reciproca. Di conseguenza, è illegittimo porre l'intero carico delle spese di lite a carico della parte parzialmente vittoriosa. La sentenza viene cassata con rinvio per una nuova regolazione delle spese.
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